DOVERI DEGLI UTENTI
Sugli autobus e nelle infrastrutture a disposizione del pubblico, i sigg.ri
viaggiatori sono tenuti al rispetto dei seguenti comportamenti (Legge Regione
Toscana n. 42/1998 e ss.mm.ii.) :
a)
munirsi di idoneo e valido titolo di
viaggio, validarlo al primo utilizzo (salvo quanto previsto al successivo p.to
b), conservarlo per la durata del percorso, e fino alla fermata di discesa
nonché a esibirlo su richiesta del personale di vigilanza;
b)
ove richiesto dal Regolamento della
Società esercente, per i Sistemi di Bigliettazione Elettronica, validare il
titolo di viaggio ad ogni accesso a bordo. I titoli non validabili devono
comunque essere mostrati al conducente all’atto della salita a bordo;
c)
occupare un solo posto a sedere;
d)
rispettare le disposizioni relative ai
posti riservati;
e)
le fermate sono a richiesta: segnalare
sempre l’intenzione di salire o scendere dal bus; la salita si effettua, salvo
diverse indicazioni, dalla porta anteriore,
e la discesa da quella centrale e/o posteriore ;
f)
non disturbare gli altri viaggiatori
(l’uso dei cellulari è ammesso, a condizione di non arrecare disturbo agli
altri viaggiatori);
g)
non sporcare e non danneggiare i mezzi e
le strutture di supporto. Le sanzioni di cui all’art. 25, comma 4 , della Legge
regionale 31 luglio 1998, n° 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), non
si applicano qualora tali atti siano compiuti da chi è colto da improvviso
malore, fermo restando l’obbligo del risarcimento del danno eventualmente
arrecato;
h)
non trasportare oggetti nocivi o
pericolosi;
i)
non portare con sé armi cariche e non
smontate, salvo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione
nonché di tutela della sicurezza pubblica. Le munizioni di dotazione devono
essere accuratamente custodite negli appositi contenitori. Il divieto non si
applica agli agenti della Forza Pubblica;
j)
non usare segnali di allarme o qualsiasi
dispositivo di emergenza se non in caso di grave ed incombente pericolo;
k)
rispettare le disposizioni concernenti il
trasporto di bambini, animali ed il trasporto bagagli;
l)
non fumare compreso le c.d. “sigarette
elettroniche”;
m) non gettare alcun oggetto dai veicoli.
n)
uso obbligatorio delle cinture di
sicurezza a bordo dei bus: in attuazione alla Direttiva 91/671/CEE, il D.Lgs.
150/06 ha introdotto l’obbligo per tutti i passeggeri di età superiore a 3 anni
di utilizzare, quando sono seduti, le cinture di sicurezza di cui gli autobus
siano provvisti. L’obbligo non è pertanto previsto per i mezzi sprovvisti di
cinture di sicurezza.
SANZIONI
A CARICO DEGLI UTENTI Chiunque violi le norme contenute nella Legge Regione
Toscana n. 42/1998 (e ss.mm.ii.) è tenuto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria come di seguito riportato.
Per le violazioni di cui al precedente paragrafo 3.6 –
Doveri dei clienti, punti da b) a m), con esclusione del p.to l) : da 10,00 €
(misura minima) a 60,00 €
Per la violazione di cui al p.to n) da €.68.00 (misura
minima) a €.275,00
Per la violazione di cui al p.to l) da € 27,50 (misura
minima) a € 275,00 ai sensi della Legge n° 3/2003 e Legge Regione Toscana n.
25/2005
I viaggiatori
trovati a bordo dal personale di vigilanza sprovvisti di idoneo documento di
viaggio ovvero muniti di documento di viaggio non valido o scaduto, o comunque
irregolare o non corrispondente al servizio e/o alla tratta utilizzato/a sono
tenuti al pagamento, per la violazione di cui al precedente paragrafo 3.6 p.to a), della sanzione amministrativa
nelle misure seguenti:
Ø
SERVIZI URBANI da € 40,00 (misura minima) ad € 240,00, oltre al
pagamento dell’importo relativo alla tariffa di vendita a bordo del biglietto
orario;
Ø
SERVIZI EXTRAURBANI sanzione amministrativa pecuniaria da €
60,00 (misura minima) ad € 360,00 oltre al pagamento dell’importo relativo alla
tariffa di vendita a bordo corrispondente al servizio usufruito, calcolata
dalla fermata precedente l’accertamento (o di validazione se presente) a quella
di destinazione dichiarata dal viaggiatore
Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio (o in possesso di
titolo irregolare) provvedono, al momento dell’accertamento della violazione,
al pagamento della tariffa corrispondente all’importo del biglietto di cui
sopra, ferma restando l’applicazione della sanzione. Qualora tale pagamento non
venga effettuato, il passeggero, se maggiorenne, è invitato a scendere alla fermata
successiva, ove la stessa sia posta in area urbanizzata.
Il pagamento delle somme dovute, come sopra indicate, può essere
effettuato nella misura minima rispettivamente prevista, direttamente nelle
mani del personale incaricato del controllo all’atto della contestazione o
comunque nei 15 giorni successivi presso le biglietterie aziendali.
Trascorso tale termine può essere effettuato il pagamento in
misura ridotta (pari al doppio della sanzione minima e pertanto € 80.00 per i
servizi urbani ed € 120.00 per i servizi extraurbani più eventuale costo del
biglietto), da effettuarsi fra il 16° e il 60° giorno dalla data di
contestazione o notificazione della medesima ai sensi dell’art. 8 della L.R.81/2000.
Il pagamento può essere effettuato con le modalità indicate sul retro della
sanzione stessa. Nel caso in cui il cliente non si avvalga della forma di
pagamento ridotta entro il 60° giorno dalla contestazione/notifica verrà
emessa, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81, ordinanza ingiuntiva di
pagamento fino all’importo massimo previsto dalla legge (€ 240,00 per i servizi
urbani ed € 360,00 per i servizi extraurbani).
I clienti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i quindici
giorni successivi all’accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali
l’abbonamento personale regolarmente vidimato in data anteriore a quella
dell’accertamento, ed abbiano fornito le proprie corrette generalità al momento
dell’accertamento, saranno soggetti a sanzione pecuniaria minima di € 10,00
così come previsto dalla LRT 86/2014 (art.
25 comma 6).
E’ facoltà dell’autore della trasgressione inviare entro 30 giorni dalla
contestazione o dalla notifica eventuali scritti difensivi e/o richiedere di
essere ascoltato indirizzando la propria richiesta tramite
raccomandata A/R (ovvero PEC ovvero e-mail con avviso di ricezione) all’URP
della Società Esercente il servizio TPL territorialmente competente ed indicando il numero del
verbale oltre a nome e cognome del sanzionato.
Avverso l’ordinanza ingiuntiva è consentito ricorrere presso l’Ufficio del
Giudice di Pace territorialmente competente.
Ai sensi dell’art. 48, comma 12, della Legge 21/6/2017 n. 96 l’attività di
accertamento e contestazione delle violazioni di cui al presente paragrafo può
essere affidata anche a soggetti esterni alla Società che gestisce il servizio.
Gli agenti
accertatori, comunque muniti di apposito tesserino di riconoscimento, possono
effettuare le necessarie verifiche e controlli, compresi quelli per
l’identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere
l’esibizione di valido documento di identità, e rivestono la qualità di
pubblico ufficiale.
Ai sensi del comma
13 dell’art. 48 della medesima L. 96/2017, le rilevazioni dei sistemi di video
sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e/o alle fermate possono essere
utilizzate ai fini del contrasto all’evasione tariffaria e come mezzo di prova
per l’identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le
proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione
alle competenti forze dell’ordine.
DIRITTI DEGLI UTENTI
Con l’acquisto del titolo di viaggio viene stipulato un
contratto che impegna il cliente e la Società ad un rapporto caratterizzato da
condizioni reciproche di diritti e doveri. Il cliente ha diritto:
• a viaggiare in condizioni di sicurezza e tranquillità;
• all’informazione a terra e a bordo dei mezzi di trasporto;
• alla tempestiva pubblicazione e reperibilità degli orari in
essere;
• al rispetto degli orari in essere;
• ad acquisire, anche tramite un servizio informazioni telefonico,
le informazioni relative al
servizio ed alle modalità di fruizione del medesimo;
• a un comportamento cortese e rispettoso da parte di tutto il
personale in servizio;
• alla riconoscibilità del personale a contatto con la
clientela;
• a inoltrare reclami;
• a esprimere giudizi e proporre suggerimenti;
• alla fruizione del servizio nel rispetto degli standard
indicati nella parte settima della presente Carta, e del Regolamento CE 181 del
16 febbraio 2011; ai sensi del d.Lgs. 4/11/2014 n. 169 (Disciplina
sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento CE 181/2011)
l’organismo responsabile dell’applicazione del suddetto Regolamento è
l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, via Nizza 230 – 10126 Torino, www.autorita-trasporti.it)
• al rimborso del titolo di viaggio nel caso in cui, nei servizi
urbani, la corsa venga effettuata con più di 30 minuti di ritardo, ovvero 60
minuti per i servizi extraurbani, per cause imputabili all’Azienda e con
l’eccezione di calamità naturali, scioperi ed altre emergenze imprevedibili,
secondo quanto disposto dal comma 12-ter dell’art. 48 della Legge 21/6/2017 n.
96.
Il rimborso, in denaro, consiste nella restituzione del prezzo
del biglietto acquistato dal cliente per il percorso oggetto del disservizio;
per gli abbonati il rimborso è pari alla quota giornaliera (costo
complessivo/giorni di validità) del costo completo dell’abbonamento,
corrisposto tramite decurtazione di pari importo sul prezzo dell’abbonamento da
acquistarsi successivamente. Per ottenere il rimborso occorre inviare apposita
richiesta, entro 7 giorni dal disservizio, unitamente al biglietto o copia
dell’abbonamento valido per la tratta interessata, all’URP BLUBUS.
Inoltre, per esperire una procedura conciliativa, al fine di risolvere una
controversia con l’Azienda, il cliente può rivolgersi, indirizzando apposita
istanza:
- alla Camera Arbitraria di Conciliazione, istituita presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato territorialmente competente. La procedura è
gratuita se il cittadino è assistito da un’associazione dei consumatori; non è
comunque necessaria l’assistenza di un legale.
- al Difensore Civico territorialmente competente, quale figura
istituzionale che può dirimere eventuali controversie tra la clientela e la
Società esercente il servizio.
Per ricorrere, invece, all’autorità giudiziaria, il cliente dovrà
rivolgersi al Giudice di Pace o al tribunale competente per valore e per
territorio, con le procedure previste dalla normativa vigente.