TRASPORTO BAMBINI E PASSEGGINI I bambini di altezza non superiore a
un metro, accompagnati da un viaggiatore, sono trasportati gratuitamente se non
occupano un posto a sedere; oltre tale limite sono soggetti al pagamento della
tariffa ordinaria. Nel caso di viaggiatore che accompagni più di un bambino,
uno di questi viaggerà gratuitamente, mentre per gli altri vige l’obbligo del
pagamento della tariffa ordinaria.
Il trasporto dei passeggini a bordo degli autobus è
consentito solo se lo stesso può avvenire in tutta sicurezza. I passeggini
possono essere introdotti a bordo dell’autobus aperti solo nel caso in cui il
mezzo sia omologato per tale tipologia di trasporto o sia presente specifica segnaletica.
Devono essere collocati negli appositi spazi, avere i freni bloccati ed essere
trattenuti dall’accompagnatore e vincolati con le modalità previste. Nel caso in
cui lo spazio dedicato sia promiscuo la priorità di utilizzo degli spazi
suddetti è riservata a passeggeri con disabilità. Pertanto, nel caso di
impossibilità di utilizzo degli spazi, i passeggini devono essere chiusi, in
posizione ripiegata, senza occupare posti a sedere, e comunque non costituire
alcun intralcio e/o pericolo per gli altri passeggeri. L’ingresso deve avvenire
dalla porta centrale, dopo aver consentito la discesa dei passeggeri. Per
l’eventuale trasporto di passeggini nella bauliera del bus valgono le norme per
il trasporto bagagli di cui al successivo punto “Trasporto bagagli e biciclette”.
TRASPORTO BAGAGLI E BICICLETTE Ad
ogni viaggiatore è consentito di trasportare gratuitamente a bordo, senza
tuttavia occupare posti a sedere e sistemato in maniera da non ostacolare il
passaggio da e verso le porte del bus, un bagaglio delle dimensioni massime di
cm 105 (somma tra lunghezza, larghezza e profondità) e di peso complessivo non
superiore a 10 kg. Nel caso di trasporto di biciclette, fatte salve le
condizioni sopra indicate per i bagagli, queste devono essere ripiegate e tali
da non lasciare parti sporgenti. In questo caso la dimensione massima
complessiva ammessa è di 195 cm. Il trasporto di bagagli e biciclette può
essere rifiutato, ad insindacabile giudizio del personale dell’azienda, in caso
di affollamento della vettura. Bagagli eccedenti la suddetta dimensione, ma
comunque entro il limite di 150 cm. complessivi e 20 kg., e biciclette anche
aperte (non ripiegate) possono essere trasportati solo all’interno della
bauliera del bus e muniti di dispositivo di sicurezza che ne impedisca
l’apertura accidentale, per i veicoli che ne siano dotati e vi sia disponibilità
di spazio: in tal caso il bagaglio o la bicicletta sono soggetti al pagamento del
biglietto corrispondente alla tariffa della tratta da effettuare. Le operazioni
di carico e scarico dei bagagli o delle biciclette nelle bauliere sono
effettuate, presso i capolinea, sotto la supervisione del conducente. Il carico
e lo scarico dei soli bagagli potrà essere effettuato direttamente dal
viaggiatore, se necessario, lungo il percorso se questo non pregiudica la
sicurezza dell’operazione, ad esclusiva discrezione del conducente del bus. Non
è consentito il trasporto di colli non accompagnati da viaggiatori. Il bagaglio
non è assicurato. Le responsabilità per danni, furti, manomissioni, dispersioni
o deterioramento degli oggetti trasportati e del loro contenuto sono disciplinate
dall’art. 1681 c.c. e dalla normativa collegata. L’azienda non risponde inoltre
del bagaglio che venga dimenticato, smarrito o lasciato incustodito dal viaggiatore
sull’autobus o di scambi di bagagli fra passeggeri.
TRASPORTO ANIMALI Ai
sensi della LRT 19/7/2017 n. 35, è consentito l’accesso gratuito degli animali
di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale nei limiti di un solo
animale per passeggero. I passeggeri che conducano cani sono obbligati ad usare
il guinzaglio e la museruola, ad eccezione di quelli destinati all’assistenza
delle persone prive di vista. È comunque consentito l’utilizzo del trasportino
in alternativa a guinzaglio e museruola. Gli altri animali d’affezione sono
custoditi in appositi trasportini che impediscano il contatto dell’animale con
l’esterno. I contenitori suddetti (trasportini) devono avere le dimensioni
massime di 140 cm (somma tra lunghezza, larghezza e profondità) e non occupare
posti a sedere, essendo altrimenti soggetti al pagamento della tariffa ordinaria.
Il passeggero che conduce l’animale sui mezzi di trasporto pubblico locale,
assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri
passeggeri o alla vettura. Nel caso in cui l’animale sporchi o deteriori la
vettura o rechi danno a persone o cose, la persona che lo accompagna è tenuta
al risarcimento dei danni (art. 2052 c.c.). L’animale può essere allontanato, a
insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole
affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori o in caso di mancato
rispetto degli obblighi di cui sopra.
È vietato il trasporto in autobus di
materiale pericoloso o nocivo.